Legge federale sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimoniodel 3 ottobre 2003 (Stato 1° gennaio 2014) |
Art. 49 Trasferimento dei rapporti di lavoro, garanzia e responsabilità personale
1Il trasferimento dei rapporti di lavoro è retto dall'articolo 333 del Codice delle obbligazioni1. 2I lavoratori delle società partecipanti alla scissione possono esigere, conformemente all'articolo 46, la garanzia dei crediti derivanti dal contratto di lavoro divenuti esigibili entro il termine in cui il rapporto di lavoro può essere sciolto normalmente o è sciolto per opposizione del lavoratore al trasferimento. 3Si applica per analogia l'articolo 27 capoverso 3. |