Legge federale sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimoniodel 3 ottobre 2003 (Stato 1° gennaio 2014) |
Art. 51 Iscrizione nel registro di commercio
1Una volta decisa la scissione, l'organo superiore di direzione o di amministrazione deve chiedere l'iscrizione della scissione all'ufficio del registro di commercio. 2Se la società trasferente deve ridurre il suo capitale a causa della separazione, va sottoposto all'ufficio del registro di commercio anche lo statuto modificato. 3In caso di divisione, la società trasferente è cancellata dal registro di commercio all'atto dell'iscrizione della scissione. |