Legge federale sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimoniodel 3 ottobre 2003 (Stato 1° gennaio 2014) |
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Art. 56
1Nell'ambito della trasformazione vanno salvaguardati le quote sociali e i diritti societari dei soci. 2Nell'ambito della trasformazione della società in una società di capitali, i soci privi di quote sociali hanno diritto a una quota almeno. 3Per le quote senza diritto di voto, la società deve attribuire quote equivalenti o quote con diritto di voto. 4Per i diritti speciali connessi a quote sociali o diritti societari, la società deve attribuire quote equivalenti o un'indennità adeguata. 5Per i buoni di godimento, la società deve attribuire diritti equivalenti oppure riscattarli al loro valore reale al momento dell'elaborazione del rapporto di trasformazione. |
