Legge federale sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimoniodel 3 ottobre 2003 (Stato 1° gennaio 2014) |
Art. 57 Disposizioni sulla costituzione
Alla trasformazione si applicano le disposizioni del Codice civile1 e del Codice delle obbligazioni2 concernenti la costituzione di una società di forma corrispondente. Non sono applicabili le disposizioni sul numero dei promotori di società di capitali e sui conferimenti in natura. |