Legge federale sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimoniodel 3 ottobre 2003 (Stato 1° gennaio 2014) |
Art. 6 Fusione di società in caso di perdita di capitale o di eccedenza di debiti
1Una società di cui non sia più coperta la metà del capitale azionario o sociale e delle riserve legali, oppure che presenti un'eccedenza di debiti, può operare una fusione purché l'altra società abbia una dotazione di capitale proprio liberamente disponibile di importo pari allo scoperto e, se del caso, all'eccedenza di debiti. Questa condizione non si applica nella misura in cui creditori delle società partecipanti alla fusione accettino di essere relegati a un grado posteriore a quello di tutti gli altri creditori. 2L'organo superiore di direzione o di amministrazione deve presentare all'ufficio del registro di commercio un'attestazione in cui un perito revisore abilitato accerti l'adempimento delle condizioni di cui al capoverso 1.1 1 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). |