Legge federale sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimoniodel 3 ottobre 2003 (Stato 1° gennaio 2014) |
Art. 70 Conclusione del contratto di trasferimento
1Il contratto di trasferimento è concluso dagli organi superiori di direzione o di amministrazione dei soggetti giuridici partecipanti al trasferimento. 2Il contratto di trasferimento richiede la forma scritta. Se vengono trasferiti fondi, le parti corrispondenti del contratto richiedono l'atto pubblico. È sufficiente un solo atto pubblico anche quando i fondi sono situati in più Cantoni. L'atto è steso da un pubblico ufficiale nel luogo di sede del soggetto giuridico trasferente. |