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Legge federale sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio

del 3 ottobre 2003 (Stato 1° gennaio 2014)

Art. 70 Conclusione del contratto di trasferimento

1Il con­trat­to di tra­sfe­ri­men­to è con­clu­so da­gli or­ga­ni su­pe­rio­ri di di­re­zio­ne o di am­mi­ni­stra­zio­ne dei sog­get­ti giu­ri­di­ci par­te­ci­pan­ti al tra­sfe­ri­men­to.

2Il con­trat­to di tra­sfe­ri­men­to ri­chie­de la for­ma scrit­ta. Se ven­go­no tra­sfe­ri­ti fon­di, le par­ti cor­ri­spon­den­ti del con­trat­to ri­chie­do­no l'at­to pub­bli­co. È suf­fi­cien­te un so­lo at­to pub­bli­co an­che quan­do i fon­di so­no si­tua­ti in più Can­to­ni. L'at­to è ste­so da un pub­bli­co uf­fi­cia­le nel luo­go di se­de del sog­get­to giu­ri­di­co tra­sfe­ren­te.