Legge federale sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimoniodel 3 ottobre 2003 (Stato 1° gennaio 2014) |
Art. 83 Approvazione ed esecuzione della fusione
1Gli organi superiori delle fondazioni sottoposte alla vigilanza dell'ente pubblico devono chiedere l'approvazione della fusione all'autorità competente. La domanda scritta deve attestare l'adempimento delle condizioni della fusione. Vanno allegati alla domanda i bilanci delle fondazioni verificati dal revisore abilitato e la relazione di revisione.1 2È competente l'autorità di vigilanza della fondazione trasferente. Se vi sono più fondazioni trasferenti, la fusione dev'essere approvata da ogni autorità di vigilanza. 3Dopo aver esaminato la domanda, l'autorità di vigilanza emana una decisione e, in caso d'approvazione, chiede l'iscrizione della fusione all'ufficio del registro di commercio. 4Le condizioni di validità giuridica della fusione sono rette dall'articolo 22 capoverso 1. 1 Nuovo testo del per. giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). |