Legge federale sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimoniodel 3 ottobre 2003 (Stato 1° gennaio 2014) |
Art. 98
1Gli istituti di previdenza possono trasferire l'insieme del loro patrimonio o parte di esso, con attivi e passivi, a un altro istituto di previdenza o a un altro soggetto giuridico. 2Si applica per analogia l'articolo 88 capoverso 2. Sono applicabili gli articoli 70-77. 3I trasferimenti di patrimonio nell'ambito di una liquidazione parziale o totale richiedono, se previsto nel diritto della previdenza professionale, l'approvazione dell'autorità di vigilanza. |