Legge federale
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Art. 10 Costituzione di una nuova società in caso di fusione mediante combinazione
Le disposizioni del Codice civile15 e del Codice delle obbligazioni16 relative alla costituzione di una società si applicano alla costituzione di una nuova società nell’ambito della fusione mediante combinazione. Le disposizioni sul numero dei promotori di società di capitali e sui conferimenti in natura non sono applicabili. |