Legge federale
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Art. 106 Principio
1 Se le disposizioni della presente legge sono violate, i soci dei soggetti giuridici partecipanti che hanno votato contro la fusione, la scissione o la trasformazione possono contestare la decisione entro due mesi dalla sua pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Se non occorre una pubblicazione, il termine decorre dal giorno della decisione. 2 I soci possono contestare la decisione anche se è stata adottata dall’organo superiore di direzione o di amministrazione. |