Legge federale
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Art. 111 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. 3 L’articolo 103 entra in vigore cinque anni dopo le altre disposizioni della presente legge. Data dell’entrata in vigore: 1° luglio 200464 64 DCF del 21 apr. 2004. |