Legge federale
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Art. 14 Rapporto di fusione
1 Gli organi superiori di direzione o di amministrazione delle società partecipanti alla fusione devono stilare un rapporto scritto sulla fusione. Possono anche redigerlo insieme. 2 Le piccole e medie imprese possono rinunciare alla stesura del rapporto previo consenso di tutti i soci. 3 Il rapporto spiega e giustifica sotto il profilo giuridico ed economico:
4 In caso di fusione mediante combinazione, al rapporto di fusione va allegato il progetto di statuto della nuova società. 5 Il presente articolo non si applica alla fusione tra associazioni. |