Legge federale
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Art. 16 Diritto di consultazione
1 Durante i 30 giorni precedenti la decisione, ciascuna delle società partecipanti alla fusione deve garantire ai soci, presso la sua sede, la consultazione dei seguenti documenti di tutte le società partecipanti alla fusione:
2 Le piccole e medie imprese possono rinunciare alla procedura di consultazione di cui al capoverso 1 previo consenso di tutti i soci. 3 I soci possono chiedere alle società partecipanti alla fusione copie dei documenti enumerati nel capoverso 1. Tali copie vanno messe gratuitamente a loro disposizione. 4 Ciascuna delle società partecipanti alla fusione deve informare in modo appropriato i soci circa il diritto di consultazione. BGE
148 III 362 (4A_110/2022) from 16. August 2022
Regeste: Art. 23 Abs. 1 lit. b FusG; erleichterte Fusion; indirekte Beteiligungsverhältnisse. Das erleichterte Fusionsverfahren gemäss Art. 23 Abs. 1 lit. b FusG ist nur bei direkten Beteiligungsverhältnissen anwendbar (E. 2-6). |