Legge federale
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Art. 17 Modifiche patrimoniali
1 Qualora le componenti attive o passive del patrimonio di una delle società partecipanti alla fusione subiscano modifiche importanti tra la conclusione del contratto di fusione e la decisione dell’assemblea generale, l’organo superiore di direzione o di amministrazione di tale società deve informarne gli organi superiori di direzione o di amministrazione delle altre società partecipanti alla fusione. 2 Gli organi superiori di direzione o di amministrazione di tutte le società partecipanti alla fusione esaminano se il contratto di fusione debba essere modificato o se si debba rinunciare alla fusione; se tale è il caso, devono ritirare la proposta di approvazione del contratto. Negli altri casi devono indicare all’assemblea generale i motivi per cui il contratto non dev’essere modificato. |