Legge federale
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Art. 24 Agevolazioni
1 Le società di capitali che adempiono le condizioni di cui all’articolo 23 capoverso 1 devono indicare nel contratto di fusione soltanto gli elementi di cui all’articolo 13 capoverso 1 lettere a e f–i. Esse non devono né elaborare un rapporto di fusione (art. 14), né far verificare il contratto di fusione (art. 15), né garantire il diritto di consultazione (art. 16), né sottoporre il contratto di fusione all’assemblea generale per decisione (art. 18). 2 Le società di capitali che adempiono le condizioni di cui all’articolo 23 capoverso 2 devono indicare nel contratto di fusione soltanto gli elementi di cui all’articolo 13 capoverso 1 lettere a, b e f–i. Esse non devono né elaborare un rapporto di fusione (art. 14), né sottoporre il contratto di fusione all’assemblea generale per decisione (art. 18). Il diritto di consultazione di cui all’articolo 16 va garantito almeno trenta giorni prima della richiesta d’iscrizione della fusione nel registro di commercio. |