Legge federale
sulla fusione, la scissione, la trasformazione
e il trasferimento di patrimonio
(Legge sulla fusione; LFus)

del 3 ottobre 2003 (Stato 1° gennaio 2023)


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Art. 24 Agevolazioni

1 Le so­cie­tà di ca­pi­ta­li che adem­pio­no le con­di­zio­ni di cui all’ar­ti­co­lo 23 ca­po­ver­so 1 de­vo­no in­di­ca­re nel con­trat­to di fu­sio­ne sol­tan­to gli ele­men­ti di cui all’ar­ti­co­lo 13 ca­po­ver­so 1 let­te­re a e f–i. Es­se non de­vo­no né ela­bo­ra­re un rap­por­to di fu­sio­ne (art. 14), né far ve­ri­fi­ca­re il con­trat­to di fu­sio­ne (art. 15), né ga­ran­ti­re il di­rit­to di con­sul­ta­zio­ne (art. 16), né sot­to­por­re il con­trat­to di fu­sio­ne all’as­sem­blea ge­ne­ra­le per de­ci­sio­ne (art. 18).

2 Le so­cie­tà di ca­pi­ta­li che adem­pio­no le con­di­zio­ni di cui all’ar­ti­co­lo 23 ca­po­ver­so 2 de­vo­no in­di­ca­re nel con­trat­to di fu­sio­ne sol­tan­to gli ele­men­ti di cui all’ar­ti­co­lo 13 ca­po­ver­so 1 let­te­re a, b e f–i. Es­se non de­vo­no né ela­bo­ra­re un rap­por­to di fu­sio­ne (art. 14), né sot­to­por­re il con­trat­to di fu­sio­ne all’as­sem­blea ge­ne­ra­le per de­ci­sio­ne (art. 18). Il di­rit­to di con­sul­ta­zio­ne di cui all’ar­ti­co­lo 16 va ga­ran­ti­to al­me­no tren­ta gior­ni pri­ma del­la ri­chie­sta d’iscri­zio­ne del­la fu­sio­ne nel re­gi­stro di com­mer­cio.

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