Legge federale
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Art. 26 Responsabilità personale dei soci
1 I soci della società trasferente che, prima della fusione, rispondevano dei suoi debiti continuano a rispondere dei debiti contratti prima della pubblicazione della decisione di fusione o la cui causa è anteriore a tale data. 2 I diritti derivanti dalla responsabilità personale dei soci per i debiti della società trasferente si prescrivono al più tardi dopo tre anni a contare dalla data in cui la fusione acquisisce validità giuridica. Se il credito diventa esigibile soltanto dopo la pubblicazione della decisione di fusione, la prescrizione comincia a decorrere con l’esigibilità. La limitazione della responsabilità personale non si applica ai soci che assumono una responsabilità personale per i debiti della società assuntrice. 3 Per i prestiti obbligazionari e le altre obbligazioni oggetto di pubblica emissione, la responsabilità sussiste finché siano stati rimborsati, salvo che il prospetto preveda altrimenti. Sono fatte salve le disposizioni sulla comunione degli obbligazionisti per i prestiti obbligazionari di cui agli articoli 1157 e seguenti del Codice delle obbligazioni26. |