Legge federale
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Art. 27 Trasferimento dei rapporti di lavoro, garanzia e responsabilità personale
1 Il trasferimento dei rapporti di lavoro alla società assuntrice è retto dall’articolo 333 del Codice delle obbligazioni27. 2 I lavoratori delle società partecipanti alla fusione possono chiedere, conformemente all’articolo 25, che siano garantiti i crediti derivanti dal contratto di lavoro divenuti esigibili entro il termine in cui il rapporto di lavoro può essere sciolto normalmente o è sciolto per opposizione del lavoratore al trasferimento. 3 I soci della società trasferente che rispondevano dei suoi debiti prima della fusione continuano a rispondere dei debiti derivanti dal contratto di lavoro divenuti esigibili entro il termine in cui il rapporto di lavoro può essere sciolto normalmente o è sciolto per opposizione del lavoratore al trasferimento. |