Legge federale
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Art. 28 Consultazione dei rappresentanti dei lavoratori
1 La consultazione dei rappresentanti dei lavoratori è retta, per la società trasferente e la società assuntrice, dall’articolo 333a del Codice delle obbligazioni28. 2 La consultazione deve avvenire prima della decisione di cui all’articolo 18. L’organo superiore di direzione o di amministrazione deve riferire sull’esito della consultazione all’assemblea generale, prima della decisione. 3 Se le disposizioni di cui ai capoversi 1 e 2 non sono rispettate, la rappresentanza dei lavoratori può chiedere al giudice che vieti l’iscrizione della fusione nel registro di commercio. 4 Il presente articolo si applica anche alle società assuntrici con sede all’estero. |