Legge federale
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Art. 33 Aumento del capitale
1 La società assuntrice deve aumentare il capitale nella misura necessaria alla salvaguardia dei diritti dei soci della società trasferente. 2 Le disposizioni del CO31 sui conferimenti in natura (art. 634 CO) e sui limiti del margine di variazione del capitale (art. 653scpv. 2 CO) non si applicano alla scissione.32 32 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). |