Legge federale
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Art. 36 Contratto di scissione e progetto di scissione
1 Se una società trasferisce per scissione parti del suo patrimonio a società preesistenti, gli organi superiori di direzione o di amministrazione delle società partecipanti alla scissione devono concludere un contratto di scissione. 2 Se una società intende trasferire parti del suo patrimonio mediante scissione a società costituende, il suo organo superiore di direzione o di amministrazione elabora un progetto di scissione. 3 Il contratto di scissione e il progetto di scissione richiedono la forma scritta e l’approvazione dell’assemblea generale (art. 43). |