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Legge federale sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione; LFus)
del 3 ottobre 2003 (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 39Rapporto di scissione
1 Gli organi superiori di direzione o di amministrazione delle società partecipanti alla scissione redigono un rapporto scritto sulla scissione. Possono anche redigere insieme il rapporto.
2 Le piccole e medie imprese possono rinunciare alla redazione di un rapporto scritto previo consenso di tutti i soci.
3 Il rapporto spiega e giustifica sotto il profilo giuridico ed economico:
a.
lo scopo e le conseguenze della scissione;
b.
il contratto o il progetto di scissione;
c.
il rapporto di scambio delle quote sociali e, se del caso, l’importo del conguaglio, rispettivamente la qualità di membro dei soci della società trasferente in seno alla società assuntrice;
d.
le particolarità di cui si è tenuto conto nel valutare le quote sociali in vista della determinazione del rapporto di scambio;
e.
se del caso, l’obbligo di effettuare versamenti suppletivi, l’obbligo di fornire altre prestazioni personali e le responsabilità personali dei soci risultanti dalla scissione;
f.
in caso di scissione cui partecipano società di diversa forma giuridica, gli obblighi che possono essere imposti ai soci nell’ambito della nuova forma societaria;
g.
le ripercussioni della scissione sui lavoratori delle società partecipanti alla scissione e le indicazioni sul contenuto di un eventuale piano sociale;
h.
le ripercussioni della scissione sui creditori delle società partecipanti alla scissione.
4 In caso di costituzione di una nuova società nell’ambito di una scissione, il progetto di statuto della nuova società va allegato al rapporto di scissione.