Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Legge federale sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione; LFus)
del 3 ottobre 2003 (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 4Fusioni permesse
1 Le società di capitali possono operare una fusione:
a.
con altre società di capitali;
b.
con società cooperative;
c.
in veste di società assuntrici, con società in nome collettivo e società in accomandita;
d.
in veste di società assuntrici, con associazioni iscritte nel registro di commercio.
2 Le società in nome collettivo o in accomandita possono operare una fusione:
a.
con altre società in nome collettivo o in accomandita;
b.
in veste di società trasferenti, con società di capitali;
c.
in veste di società trasferenti, con società cooperative.
3 Le società cooperative possono operare una fusione:
a.
con altre società cooperative;
b.
con società di capitali;
c.
in veste di società assuntrici, con società in nome collettivo e società in accomandita;
d.
in veste di società assuntrici, con associazioni iscritte nel registro di commercio;
e.
in veste di società trasferenti, se prive di certificati di quota, con associazioni iscritte nel registro di commercio.
4 Le associazioni possono operare fusioni tra loro. Le associazioni iscritte nel registro di commercio possono inoltre operare una fusione:
a.
in veste di società trasferenti, con società di capitali;
b.
in veste di società trasferenti, con società cooperative;
c.
in veste di società assuntrici, con società cooperative prive di certificati di quota.