Legge federale
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Art. 41 Diritto di consultazione
1 Durante i due mesi precedenti la decisione, ciascuna delle società partecipanti alla scissione deve garantire ai soci, presso la sua sede, la consultazione dei seguenti documenti di tutte le società partecipanti alla scissione:
2 Le piccole e medie imprese possono rinunciare alla procedura di consultazione di cui al capoverso 1 previo consenso di tutti i soci. 3 I soci possono chiedere alle società partecipanti alla scissione copie dei documenti enumerati nel capoverso 1. Tali copie vanno messe gratuitamente a loro disposizione. 4 Ciascuna delle società partecipanti alla scissione deve, mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, informare i soci circa il loro diritto di consultazione. |