Legge federale
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Art. 46 Garanzia dei crediti
1 Se i creditori ne fanno domanda entro due mesi dalla diffida, le società partecipanti alla scissione devono garantire i loro crediti. 2 L’obbligo di prestare garanzia si estingue se la società prova che la scissione non compromette la soddisfazione del credito. 3 Invece di prestare garanzia, la società che vi è tenuta può soddisfare il credito, nella misura in cui non ne risulti alcun danno per gli altri creditori. |