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Legge federale sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione; LFus)
del 3 ottobre 2003 (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 47Responsabilità sussidiaria delle società partecipanti alla scissione
1 Se un creditore non è stato soddisfatto dalla società cui il contratto o il progetto di scissione ha attribuito il suo credito (società responsabile a titolo primario), le altre società partecipanti alla scissione (società responsabili a titolo sussidiario) rispondono in solido.
2 Le società responsabili a titolo sussidiario possono essere convenute in giudizio solamente se un credito non è stato garantito e se la società responsabile a titolo primario:
a.
ha fatto fallimento;
b.
fruisce di una moratoria o di un differimento del fallimento;
c.
è stata oggetto di una procedura d’esecuzione che ha portato al rilascio di un attestato di carenza di beni definitivo;
d.
ha trasferito la sede all’estero e non può più essere convenuta in giudizio in Svizzera;
e.
ha trasferito la sede estera da uno Stato all’altro, complicando notevolmente l’esercizio dei diritti del creditore.