Legge federale
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Art. 49 Trasferimento dei rapporti di lavoro, garanzia e responsabilità personale
1 Il trasferimento dei rapporti di lavoro è retto dall’articolo 333 del Codice delle obbligazioni35. 2 I lavoratori delle società partecipanti alla scissione possono esigere, conformemente all’articolo 46, la garanzia dei crediti derivanti dal contratto di lavoro divenuti esigibili entro il termine in cui il rapporto di lavoro può essere sciolto normalmente o è sciolto per opposizione del lavoratore al trasferimento. 3 Si applica per analogia l’articolo 27 capoverso 3. |