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Legge federale
sulla fusione, la scissione, la trasformazione
e il trasferimento di patrimonio
(Legge sulla fusione; LFus)

del 3 ottobre 2003 (Stato 1° gennaio 2023)

Art. 49 Trasferimento dei rapporti di lavoro, garanzia e responsabilità personale

1 Il tra­sfe­ri­men­to dei rap­por­ti di la­vo­ro è ret­to dall’ar­ti­co­lo 333 del Co­di­ce del­le ob­bli­ga­zio­ni35.

2 I la­vo­ra­to­ri del­le so­cie­tà par­te­ci­pan­ti al­la scis­sio­ne pos­so­no esi­ge­re, con­for­me­men­te all’ar­ti­co­lo 46, la ga­ran­zia dei cre­di­ti de­ri­van­ti dal con­trat­to di la­vo­ro di­ve­nu­ti esi­gi­bi­li en­tro il ter­mi­ne in cui il rap­por­to di la­vo­ro può es­se­re sciol­to nor­mal­men­te o è sciol­to per op­po­si­zio­ne del la­vo­ra­to­re al tra­sfe­ri­men­to.

3 Si ap­pli­ca per ana­lo­gia l’ar­ti­co­lo 27 ca­po­ver­so 3.