Legge federale
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Art. 51 Iscrizione nel registro di commercio
1 Una volta decisa la scissione, l’organo superiore di direzione o di amministrazione deve chiedere l’iscrizione della scissione all’ufficio del registro di commercio. 2 Se la società trasferente deve ridurre il suo capitale a causa della separazione, va sottoposto all’ufficio del registro di commercio anche lo statuto modificato. 3 In caso di divisione, la società trasferente è cancellata dal registro di commercio all’atto dell’iscrizione della scissione. |