1 Una società i cui attivi, previa deduzione dei debiti, non coprono più la metà della somma del capitale azionario o sociale, delle riserve legali da capitale e da utili non rimborsabili agli azionisti, oppure che presenti un’eccedenza di debiti, può operare una fusione purché l’altra società abbia una dotazione di capitale proprio liberamente disponibile di importo pari allo scoperto e, se del caso, all’eccedenza di debiti.9
1bis Questa condizione non si applica se creditori delle società partecipanti alla fusione accettano di concedere una dilazione e di essere retrocessi a un grado posteriore a quello di tutti gli altri creditori per crediti di importo almeno pari allo scoperto e all’eventuale eccedenza di debiti, nonché a condizione che la retrocessione si estenda anche agli interessi maturati durante l’eccedenza di debiti.10
2 L’organo superiore di direzione o di amministrazione deve presentare all’ufficio del registro di commercio un’attestazione in cui un perito revisore abilitato accerti l’adempimento delle condizioni di cui al capoverso 1.11
9 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).
10 Introdotto dall’all. n. 2 della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).
11 Nuovo testo giusta l’all. l n. 2 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).