Legge federale
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Art. 63 Diritto di consultazione
1 Durante i 30 giorni precedenti la decisione, la società deve garantire ai soci, presso la sua sede, la consultazione dei documenti seguenti:
2 Le piccole e medie imprese possono rinunciare alla procedura di consultazione di cui al capoverso 1 previo consenso di tutti i soci. 3 I soci possono chiedere alla società copie dei documenti enumerati nel capoverso 1. Tali copie vanno messe gratuitamente a loro disposizione. 4 La società deve informare in modo appropriato i soci circa il diritto di consultazione. |