Legge federale
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Art. 64 Decisione di trasformazione
1 L’organo superiore di direzione o di amministrazione delle società di capitali, delle società cooperative e delle associazioni deve sottoporre il progetto di trasformazione all’assemblea generale per decisione. Occorrono le seguenti maggioranze:
2 Nelle società in nome collettivo o in accomandita, il progetto di trasformazione dev’essere approvato da tutti i soci. Il contratto di società può tuttavia prevedere che sia sufficiente l’approvazione di almeno tre quarti dei soci. 45 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). |