Legge federale
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Art. 7 Salvaguardia delle quote sociali e dei diritti societari
1 I soci della società trasferente hanno diritto a quote sociali o a diritti societari in seno alla società assuntrice che corrispondano alle quote o ai diritti che detenevano in precedenza, tenuto conto dei patrimoni delle società partecipanti alla fusione, della ripartizione dei diritti di voto e di ogni altra circostanza rilevante. 2 Nell’ambito della determinazione del rapporto di scambio delle quote, può essere previsto un conguaglio che non deve eccedere un decimo del valore reale delle quote attribuite. 3 In caso di assunzione della loro società da parte di una società di capitali, i soci senza quote hanno diritto almeno a una quota. 4 La società assuntrice deve attribuire quote equivalenti o quote con diritto di voto per le quote senza diritto di voto della società trasferente. 5 La società assuntrice deve attribuire diritti equivalenti o versare un’indennità adeguata per i diritti speciali della società trasferente connessi a quote sociali o a diritti societari. 6 La società assuntrice deve attribuire diritti equivalenti ai titolari di buoni di godimento della società trasferente oppure acquisire tali buoni al loro valore reale al momento della conclusione del contratto di fusione. BGE
148 III 362 (4A_110/2022) from 16. August 2022
Regeste: Art. 23 Abs. 1 lit. b FusG; erleichterte Fusion; indirekte Beteiligungsverhältnisse. Das erleichterte Fusionsverfahren gemäss Art. 23 Abs. 1 lit. b FusG ist nur bei direkten Beteiligungsverhältnissen anwendbar (E. 2-6). |