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Legge federale sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione; LFus)
del 3 ottobre 2003 (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 71Contenuto del contratto di trasferimento
1 Il contratto di trasferimento contiene:
a.
la ditta o il nome, la sede e la forma giuridica dei soggetti giuridici partecipanti al trasferimento;
b.
un inventario che designi chiaramente le componenti attive e passive del patrimonio trasferito; i fondi, i titoli di credito e i beni immateriali vanno indicati singolarmente;
c.
il valore complessivo degli attivi e dei passivi trasferiti;
d.
l’eventuale controprestazione;
e.
un elenco dei rapporti di lavoro trasferiti a seguito del trasferimento di patrimonio.
2 Il trasferimento di patrimonio è permesso soltanto se l’inventario presenta un’eccedenza di attivi.