Legge federale
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Art. 73
1 L’organo superiore di direzione o di amministrazione del soggetto giuridico trasferente deve chiedere l’iscrizione del trasferimento di patrimonio all’ufficio del registro di commercio. 2 Il trasferimento di patrimonio acquisisce validità giuridica con l’iscrizione nel registro di commercio. A tale data, tutti gli attivi e i passivi elencati nell’inventario sono trasferiti per legge al soggetto giuridico assuntore. È fatto salvo l’articolo 34 della legge del 6 ottobre 199548 sui cartelli. |
