Legge federale
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Art. 77 Consultazione dei rappresentanti dei lavoratori
1 La consultazioni della rappresentanza dei lavoratori è retta, sia per il soggetto giuridico trasferente, sia per il soggetto giuridico assuntore, dall’articolo 333a del Codice delle obbligazioni50. 2 In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al capoverso 1, la rappresentanza dei lavoratori può chiedere al giudice che vieti l’iscrizione del trasferimento di patrimonio nel registro di commercio. 3 Il presente articolo si applica anche ai soggetti giuridici assuntori con sede all’estero. |