Legge federale
sulla fusione, la scissione, la trasformazione
e il trasferimento di patrimonio
(Legge sulla fusione; LFus)

del 3 ottobre 2003 (Stato 1° gennaio 2023)


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Art. 77 Consultazione dei rappresentanti dei lavoratori

1 La con­sul­ta­zio­ni del­la rap­pre­sen­tan­za dei la­vo­ra­to­ri è ret­ta, sia per il sog­get­to giu­ri­di­co tra­sfe­ren­te, sia per il sog­get­to giu­ri­di­co as­sun­to­re, dall’ar­ti­co­lo 333a del Co­di­ce del­le ob­bli­ga­zio­ni50.

2 In ca­so di inos­ser­van­za del­le di­spo­si­zio­ni di cui al ca­po­ver­so 1, la rap­pre­sen­tan­za dei la­vo­ra­to­ri può chie­de­re al giu­di­ce che vie­ti l’iscri­zio­ne del tra­sfe­ri­men­to di pa­tri­mo­nio nel re­gi­stro di com­mer­cio.

3 Il pre­sen­te ar­ti­co­lo si ap­pli­ca an­che ai sog­get­ti giu­ri­di­ci as­sun­to­ri con se­de all’este­ro.

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