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Legge federale sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione; LFus)
del 3 ottobre 2003 (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 79Contratto di fusione
1 Il contratto di fusione è concluso dagli organi superiori delle fondazioni partecipanti alla fusione.
2 Il contratto contiene:
a.
il nome, la sede e lo scopo delle fondazioni partecipanti nonché, in caso di fusione mediante combinazione, il nome, la sede e lo scopo della nuova fondazione;
b.
indicazioni sullo statuto giuridico, in seno alla fondazione assuntrice, dei destinatari titolari di pretese giuridiche;
c.
la data a decorrere da cui gli atti della fondazione trasferente sono considerati compiuti per conto della fondazione assuntrice.
3 Il contratto richiede la forma scritta. Per le fondazioni di famiglia e le fondazioni ecclesiastiche, dev’essere oggetto di atto pubblico.