Legge federale
|
Art. 81 Verifica del contratto di fusione
1 Le fondazioni devono far verificare il contratto di fusione e i bilanci da un revisore abilitato.52 2 Esse devono fornire al revisore tutte le informazioni e i documenti utili. 3 Il revisore redige una relazione in cui esamina in particolare se le eventuali pretese giuridiche dei destinatari siano salvaguardate e se esistano crediti noti o prevedibili che non possono essere soddisfatti mediante la sostanza delle fondazioni partecipanti alla fusione. 52 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). |