Legge federale
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Art. 82 Obbligo d’informare
Prima di chiedere l’approvazione dell’autorità di vigilanza, l’organo superiore della fondazione trasferente informa i destinatari titolari di pretese giuridiche circa la fusione prospettata e le sue ripercussioni sul loro statuto giuridico. Per le fondazioni di famiglia e le fondazioni ecclesiastiche, l’informazione avviene prima della decisione di fusione. |