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Legge federale sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione; LFus)
del 3 ottobre 2003 (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 83Approvazione ed esecuzione della fusione
1 Gli organi superiori delle fondazioni sottoposte alla vigilanza dell’ente pubblico devono chiedere l’approvazione della fusione all’autorità competente. La domanda scritta deve attestare l’adempimento delle condizioni della fusione. Vanno allegati alla domanda i bilanci delle fondazioni verificati dal revisore abilitato e la relazione di revisione.53
2 È competente l’autorità di vigilanza della fondazione trasferente. Se vi sono più fondazioni trasferenti, la fusione dev’essere approvata da ogni autorità di vigilanza.
3 Dopo aver esaminato la domanda, l’autorità di vigilanza emana una decisione e, in caso d’approvazione, chiede l’iscrizione della fusione all’ufficio del registro di commercio.
4 Le condizioni di validità giuridica della fusione sono rette dall’articolo 22 capoverso 1.
53 Nuovo testo del per. giusta l’all. n. 2 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).