Legge federale
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Art. 86 Principio
1 Le fondazioni iscritte nel registro di commercio possono trasferire l’intero patrimonio o parte di esso, con attivi e passivi, a un altro soggetto giuridico. 2 Si applica per analogia l’articolo 78 capoverso 2. Il contratto di trasferimento è retto dagli articoli 70–72 e la protezione dei creditori e dei lavoratori dagli articoli 75–77. |