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Legge federale sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione; LFus)
del 3 ottobre 2003 (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 89Bilancio
Gli istituti di previdenza partecipanti alla fusione devono stilare un bilancio e, se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 11, un conto intermedio.