Legge federale
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Art. 95 Approvazione ed esecuzione della fusione
1 Gli organi superiori di direzione degli istituti di previdenza chiedono l’approvazione della fusione all’autorità di vigilanza competente. 2 È competente l’autorità di vigilanza dell’istituto di previdenza trasferente. 3 L’autorità di vigilanza esamina se le condizioni della fusione sono adempiute ed emana una decisione. Se sono necessari per l’esame, l’autorità di vigilanza può chiedere la produzione di documenti supplementari. 4 Una volta passata in giudicato la decisione d’approvazione, l’autorità di vigilanza chiede l’iscrizione della fusione all’ufficio del registro di commercio. 5 Le condizioni di validità giuridica sono rette dall’articolo 22 capoverso 1. |