Legge federale
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Art. 96 Protezione dei creditori e dei lavoratori
1 Prima di emanare la decisione, l’autorità di vigilanza deve informare i creditori degli istituti di previdenza partecipanti alla fusione, mediante triplice pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, che, se notificano i loro crediti, possono esigere la costituzione di garanzie. 2 L’autorità di vigilanza può rinunciare alla diffida ai creditori se tutti i crediti noti o prevedibili possono essere soddisfatti mediante la sostanza a disposizione degli istituti di previdenza partecipanti alla fusione. 3 In caso di diffida ai creditori, questi ultimi possono chiedere, entro due mesi dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, che l’istituto di previdenza assuntore presti garanzia. Gli assicurati non possono chiedere la costituzione di garanzie. 4 L’obbligo di prestare garanzia si estingue se l’istituto di previdenza prova che la fusione non compromette la soddisfazione del credito. È applicabile l’articolo 25 capoverso 4. In caso di contestazione, la decisione spetta all’autorità di vigilanza. 5 La protezione dei lavoratori è retta dagli articoli 27 e 28. |