Legge federale
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Art. 98
1 Gli istituti di previdenza possono trasferire l’insieme del loro patrimonio o parte di esso, con attivi e passivi, a un altro istituto di previdenza o a un altro soggetto giuridico. 2 Si applica per analogia l’articolo 88 capoverso 2. Sono applicabili gli articoli 70–77. 3 I trasferimenti di patrimonio nell’ambito di una liquidazione parziale o totale richiedono, se previsto nel diritto della previdenza professionale, l’approvazione dell’autorità di vigilanza. |