|
Art. 10 Procedura
1 Le richieste di concessione vanno presentate alla CFCG, che le trasmette al Consiglio federale. 2 La CFCG dispone la pubblicazione delle richieste nel Foglio federale e nel Foglio ufficiale del Cantone di ubicazione. 3 Esperisce la procedura in modo sollecito e consulta le cerchie interessate. 4 Presenta una proposta al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), che la trasmette al Consiglio federale. |