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Art. 106 Indipendenza e composizione
1 L’Autorità intercantonale esercita la sua attività in modo indipendente. 2 I membri dell’Autorità intercantonale e i collaboratori del suo segretariato possono esercitare un’altra attività se ciò non pregiudica l’indipendenza dell’Autorità intercantonale. 3 I Cantoni garantiscono che l’Autorità intercantonale disponga di conoscenze specifiche nel campo della prevenzione delle dipendenze. |