Art. 108 Facoltà
1 Per adempiere i propri compiti, l’Autorità intercantonale può segnatamente: - a.
- esigere le informazioni e i documenti necessari dagli organizzatori di giochi di grande estensione e dalle imprese di fabbricazione o commercio di installazioni di gioco;
- b.
- esigere, nei settori di cui all’articolo 1 capoversi 2 e 3, le informazioni e i documenti necessari per stabilire se un gioco costituisce un gioco di grande estensione;
- c.
- procedere a controlli presso gli organizzatori di giochi di grande estensione e presso i loro distributori;
- d.
- disporre, per la durata dell’indagine, provvedimenti cautelari;
- e.
- esigere le informazioni e i documenti necessari dagli uffici di revisione degli organizzatori di giochi di grande estensione;
- f.
- far capo a periti;
- g.
- disporre, in caso di violazioni della presente legge o di altre irregolarità, le misure necessarie per ripristinare lo stato legale e sopprimere le irregolarità;
- h.
- in caso di inosservanza, nonostante diffida, di una sua decisione esecutiva:
- 1.
- eseguire d’ufficio, a spese dell’organizzatore di giochi di grande estensione, la misura disposta,
- 2.
- rendere pubblico che l’organizzatore di giochi di grande estensione si è opposto alla decisione esecutiva;
- i.
- impugnare dinanzi al Tribunale amministrativo federale, e in seguito dinanzi al Tribunale federale, le decisioni della CFCG secondo l’articolo 16;
- j.
- impugnare dinanzi al Tribunale federale le decisioni in applicazione della presente legge e delle sue disposizioni d’esecuzione pronunciate dall’autorità giudiziaria cantonale o intercantonale di ultima istanza.
2 I Cantoni possono conferire ulteriori competenze all’Autorità intercantonale.
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