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Art. 109 Sanzioni amministrative
1 L’organizzatore di giochi di grande estensione che viola le disposizioni di legge o una decisione passata in giudicato è tenuto a pagare un importo pari al massimo al 15 per cento del prodotto lordo dei giochi dell’ultimo anno d’esercizio. Nel calcolo dell’importo va tenuto debitamente conto dell’utile che l’organizzatore ha realizzato grazie alla violazione. 2 I proventi da sanzioni amministrative sono ripartiti tra i Cantoni in proporzione alla loro popolazione secondo i dati dell’ultimo censimento federale. 3 Le violazioni sono istruite e giudicate dall’Autorità intercantonale. 4 Se il concordato tra i Cantoni non disciplina la procedura, l’Autorità intercantonale applica la procedura amministrativa del Cantone in cui è stata commessa la violazione. |