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Art. 111 Assistenza amministrativa in Svizzera
1 L’Autorità intercantonale e le autorità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni si prestano mutua assistenza e, su richiesta, si scambiano informazioni, inclusi dati degni di particolare protezione, nella misura in cui sia necessario per l’adempimento dei rispettivi compiti legali. 2 L’Autorità intercantonale e le autorità di perseguimento penale della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni si prestano mutua assistenza amministrativa. 3 Se ha notizia di crimini o delitti secondo il CP12 o di infrazioni alla presente legge, l’Autorità intercantonale ne informa le competenti autorità di perseguimento penale. 12 RS 311.0 |